Le spese straordinarie per i figli. Ecco un breve vademecum
Spese straordinarie relative al mantenimento dei figli
Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli in materia di separazione e in sede di divorzio tra coniugi, costituisce un tema che spesso origina e contribuisce ad alimentare il conflitto genitoriale: spesso le incomprensioni o l’uso strumentale del diritto a percepire rimborsi per siffatta natura, rappresenta fonte di azioni punitive e/o di alimentazione del conflitto stesso.
Le spese straordinarie, proprio per loro definizione caratteristica, mal supportano una catalogazione che possa essere accettata da tutti, vuoi in relazione al tipo di spesa, vuoi in relazione alla ripetitività della stessa.
E’ diventata ormai prassi delle Corti di merito, anche al fine di deflazionare tali contenziosi e di fornire dei parametri sempre più certi sulla identificazione della natura delle spese, sulla loro ripartizione e sulla loro enucleazione, di tabellare le spese straordinarie indicando i criteri di ripartizione.
Di recente anche il Tribunale di Trieste si è dotato di tali strumenti che vengono pubblicati in allegato e che possono costituire un punto di chiarimento alle domande quotidiane di chi deve adottare un determinato atteggiamento di fronte a tali richieste o anticipazioni.
E’ importante tuttavia che tali tabelle siano richiamate nei ricorsi di separazione e di divorzio onde evitare che ci siano incertezze sulla loro applicazione.
E’ chiaro che, in assenza di condivisione, è altamente probabile che ogni Tribunale nel redimere la vicenda si richiami alle tabelle che ha approvato.
Si tratta quindi di uno strumento che i genitori separati o divorziati possono quotidianamente consultare per avere concrete risposte sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Giudice sentenza cassazione plastilina
Se il dovere di entrambi i genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli” è principio incontrovertibile dell’ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), codicistico (artt. 147 e seguenti c.c.) e rafforzato dalle importanti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull’affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), tese a tutelare il più possibile la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari, nella pratica l’adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.
Una delle questioni più discusse nelle aule dei tribunali è la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie che vede nascere continui conflitti tra i coniugi, in ordine sia alla loro precisa qualificazione che alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore.
Nel silenzio del legislatore, è la giurisprudenza a dover sopperire trovando risposte adeguate ai casi concreti.
La ripartizione delle spese nella prassi giudiziaria
A norma del nuovo articolo 337-ter c.c. (introdotto dal d. lgs. n. 154/2013), tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità e considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine agli esborsi necessari per il mantenimento, uno dei principi pacifici, in giurisprudenza, è quello di includere nell’assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, comportando una compressione dei diritti nella soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dal codice civile.
Sulla ripartizione delle spese straordinarie, invece, le corti non seguono un orientamento comune. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario. Nella pratica, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007).
I caratteri della “straordinarietà”
Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.
Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).
Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (come, ad esempio, interventi chirurgici o di fisioterapia, spese per occhiali da vista, lezioni private, patenti di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
La necessità del comune accordo tra i coniugi
Sulla base del principio codicistico per cui le decisioni di “maggior interesse” per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, uno dei criteri fondamentali seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i coniugi, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente ma in maniera unilaterale.
Di regola, quindi, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando comunque titolo a conseguire il rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro: l’assenza di qualsiasi consultazione, invero, esclude il rimborso (come, ad esempio, nel caso del pagamento della retta di una scuola privata, la cui frequentazione sia stata decisa unilateralmente da uno solo dei genitori, ovvero dell’acquisto di un apparecchio ortodontico che, trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).
Occorre, tuttavia, precisare che non tutte le spese straordinarie conseguono a una decisione di maggiore interesse per i figli: tra i due concetti non vi è automatica coincidenza, per cui sulla determinazione degli esborsi straordinari che non implicano questioni rilevanti, la giurisprudenza è concorde nel non stabilire obblighi di concertazione.
La tipizzazione delle spese e i protocolli d’intesa
Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (tra cui Bergamo, Firenze, Milano, Verona, Varese), in collaborazione con i consigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e a dettare delle linee guida in una materia che continua ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Pur nella specificità dei diversi protocolli adottati e nella mancanza di esaustività, emerge una sostanziale omogeneità nella tipizzazione delle singole voci di spesa, di seguito elencate, e nei criteri attraverso i quali stabilire quali vadano previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano di tale preventivo accordo.
– Spese relative alla salute: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo tra i coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo, pediatriche, ecc.) e l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; tra le seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, l’acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico, ecc.
– Spese relative all’istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti dalla giurisprudenza unanime tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). Vengono invece compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche, l’iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc.
– Spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport, al divertimento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare. Rientrano invece tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino, per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale), per il conseguimento della patente di guida, ecc.
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Trieste
Finalmente è stato approvato dal Tribunale di Trieste, nella riunione del 27 novembre 2014, il “protocollo di spese straordinarie” con cui vengono definite le linee guida di quali siano le spese da considerare come ordinarie o straordinarie.
Il 18 maggio 2015 è stato aggiornato il documento con il “nuovo protocollo di spese straordinarie“.
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano
Il tribunale di Milano, nel “Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi” all’art. 12, raccomanda ai difensori delle parti di non utilizzare il termine generico “spese straordinarie” ma di definire in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese che non rientrino nel contributo fisso mensile, quali siano di carattere urgente pertanto non devono essere autorizzate e/o concordate da entrambi i coniugi e le modalità del pagamento.
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