Minori: occorre tutelare i loro rapporti affettivi, anche con soggetti non consanguinei

Minori: occorre tutelare i loro rapporti affettivi, anche con soggetti non consanguinei

Un interessante sentenza del Tribunale di Como (13-3-2019) interviene sulla problematica riguardante la tutela del diritto dei minori al mantenimento di sereni rapporti con tutte le persone con le quali hanno un legame affettivo.

E’ noto che, in tema di affido del minore, l’idoneità genitoriale va valutata anche con riferimento alla capacità di preservare al figlio la continuità delle relazioni parentali, attraverso il mantenimento di sereni e liberi rapporti con l’altro genitore ed il relativo ramo parentale, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa genitoriale.

Il genitore che con la propria condotta ostacoli o limiti il mantenimento di un sereno rapporto tra il proprio figlio e l’altro genitore, può giustificare l’assunzione di provvedimenti anche gravi da parte dell’Autorità giudiziaria, ad esclusiva tutela del minore, quali l’affido esclusivo dello stesso all’altro genitore.

Nel caso di specie, nell’ambito di un giudizio di separazione, il Tribunale stabilisce la collocazione prevalente della minore Sempronia presso il Sig. Tizio, in conseguenza del fatto che la madre Caia, con il proprio comportamento e la propria manifesta avversione, aveva ostacolato e fortemente limitato il mantenimento di un sereno rapporto del primo con la minore.

La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che, in realtà, il Sig. Tizio non era il padre “biologico” della minore Sempronia. A seguito di giudizio di disconoscimento di paternità, promosso dalla Sig.ra Caia, viene dimostrato che la minore era nata da una relazione con altra persona, che peraltro non intendeva riconoscerla come propria figlia.

Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto fondamentale tutelare l’interesse della minore a preservare il proprio stretto e duraturo rapporto affettivo con il Sig. Tizio, il quale si è sempre occupato di lei in tutte le proprie necessità, assurgendo sin dal principio al ruolo di padre, pur non essendolo in senso “biologico”, bensì assumendo il ruolo di  “genitore sociale”.

Il minore deve essere quindi “…tutelato ex art.333 c.c. dalle conseguenze pregiudizievoli, per la sua crescita, del conflitto coniugale, che rischia di allontanarlo, una volta disgregato il nucleo familiare, dalla figura del “genitore sociale”, atteso l’interesse dei minori alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo.”

Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda di affido esclusivo alla madre, ed ha invece disposto che la minore (non potendo essa essere affidata al padre non biologico) venisse affidata al Servizio Tutela Minori del Comune di Como, ma con collocazione prevalente presso il Sig. Tizio.

Avv. Marco Schirru

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